Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 46
Elenchi e altri atti Il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti, da cui risultano le indicazioni necessarie all’esecuzione della presente legge e delle relative ordinanze. Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati. 1 Nuovo testo giusta il n. VII 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979). |
