Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 47
Affissione dell’orario di lavoro e dei permessi concernenti la sua durata 1Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori, mediante affissione o in un altro modo appropriato:
2L’ordinanza stabilisce quali orari di lavoro devono essere comunicati all’autorità cantonale. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978). |
