Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 50
Decisioni amministrative 1Le decisioni prese in virtù della legge o di un’ordinanza devono essere comunicate per iscritto. Quelle di rifiuto totale o parziale d’una domanda devono essere motivate e indicare il diritto, i termini e l’autorità di ricorso. 2Le decisioni possono essere modificate o abrogate in ogni tempo, se mutano i fatti che le hanno motivate. |