Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 52
Provvedimenti di coercizione amministrativa 1Se una decisione conforme all’articolo 51 capoverso 2 non é osservata, l’autorità cantonale prende i provvedimenti necessari per ristabilire l’ordine legale. 2Se l’inosservanza di una decisione conforme all’articolo 51 capoverso 2 mette gravemente in pericolo la vita o la salute dei lavoratori o il vicinato dell’azienda, l’autorità cantonale può, dopo intimazione scritta, vietare l’uso di locali o d’impianti e, nei casi particolarmente gravi, chiudere l’azienda per un tempo determinato. |