Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 53
Revoca e rifiuto di permessi concernenti la durata del lavoro 1Se il datore di lavoro non si conforma a un permesso concernente la durata del lavoro, l’autorità di rilascio può, dopo intimazione scritta e indipendentemente dalla procedura prevista negli articoli 51 e 52, revocargli il permesso e, per quanto é giustificato dalle circostanze, rifiutargli, per un tempo determinato, il rilascio di nuovi permessi. 2Se il datore di lavoro abusa della facoltà di ordinare, senza permesso dell’autorità, lavoro straordinario, l’autorità cantonale può togliergli tale facoltà per un tempo determinato. |