Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 1° gennaio 2021) |
|
Art. 54
Denunce 1L’autorità competente é tenuta a esaminare le denunce per infrazione alla legge, a un’ordinanza o a una decisione e, se la denuncia é fondata, a procedere conformemente agli articoli 51, 52 e 53. 2Se l’autorità competente non interviene o prende provvedimenti insufficienti, l’autorità superiore può essere adita. |
