Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 56
Ricorso contro le decisioni cantonali 1Le decisioni dell’autorità cantonale possono essere impugnate davanti all’autorità cantonale di ricorso, entro trenta giorni dalla loro comunicazione. 2La decisione sul ricorso, con indicazione dei motivi e dei rimedi di diritto, deve essere comunicata per iscritto al ricorrente e all’autorità che ha emanato la decisione impugnata. Per il rimanente, la procedura é disciplinata dal diritto cantonale. |