Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 60
Responsabilità penale del lavoratore 1Il lavoratore é punibile se viola intenzionalmente le prescrizioni sulla protezione della salute nel lavoro. 2Se mette seriamente in pericolo altre persone, é punibile anche la violazione per negligenza. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724 art. 1 cpv. 1; FF 1976 III 155). |
