Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 7
Approvazione dei piani e permesso d’esercizio 1Chiunque intende costruire o trasformare un’azienda industriale deve proporne i piani all’approvazione dell’autorità cantonale. Questa assume il rapporto dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Le proposte espressamente designate come istruzioni nel rapporto sono assunte dalle autorità cantonali quali condizioni per l’approvazione dei piani.2 2L’autorità cantonale approva i piani conformi alle prescrizioni; ove occorra, essa può subordinare l’approvazione a speciali misure protettive. 3Prima d’iniziare l’attività aziendale, il datore di lavoro deve chiedere il permesso d’esercizio all’autorità cantonale. L’autorità cantonale dà il permesso d’esercizio se la costruzione e gli impianti dell’azienda risultano conformi ai piani approvati.3 4Se la costruzione o la trasformazione di un’impresa richiede una decisione d’approvazione dei piani di un’autorità federale, quest’ultima approva i piani secondo la procedura di cui al capoverso 1. La procedura d’eliminazione delle divergenze in seno all’Amministrazione federale di cui agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione si applica ai rapporti e ai corapporti.5 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724 art. 1 cpv. 1; FF 1976 III 155). |