Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 1° gennaio 2021) |
|
Art. 72
Abrogazione di leggi federali 1Con l’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi federali:
2Le seguenti disposizioni della legge federale del 18 giugno 19146 sul lavoro nelle fabbriche rimangono applicabili alle aziende industriali:
1 [CS 8 113] |
