Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 1° gennaio 2021)Abrogazione di prescrizioni cantonali 1Con l’entrata in vigore della presente legge sono, inoltre, abrogate:
2Le prescrizioni cantonali prevedenti vacanze più lunghe di quelle stabilite nell’articolo 341bis capoverso 1 del Codice delle obbligazioni1 rimangono in vigore come disposizioni di diritto civile nell’ambito del capoverso 2 del predetto articolo. 3Sono riservate le prescrizioni cantonali sulla visita medica dei giovani, nella misura in cui la Confederazione non usa della competenza conferitale nell’articolo 29 capoverso 4. 1 RS 220. All’art. 341bis cpv. 1 e 2, nel testo della presente L (RU 1966 57 art. 64), corrisponde ora l’art, 329a cpv. 1, nel testo del 16 dic. 1983. |