Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commerciodel 13 marzo 1964 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 74
Entrata in vigore 1Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della legge. Esso può differire l’entrata in vigore di singole parti o disposizioni. 2Il Consiglio federale, se non mette simultaneamente in vigore tutte le disposizioni della legge, determina con l’entrata in vigore delle singole disposizioni se e in quale misura sono abrogate le leggi federali indicate nell’articolo 72 capoverso 1. |
