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Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL1)
del 13 marzo 1964 (Stato 1° settembre 2023)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2903; FF 200739053913).
Art. 12
Condizioni e durata del lavoro straordinario
1 La durata massima della settimana lavorativa può essere superata, eccezionalmente:
a.
per rispondere all’urgenza o a uno straordinario accumulo di lavoro;
b.
per compilare un inventario, chiudere i conti o procedere a una liquidazione;
c.
per prevenire o correggere disfunzioni d’esercizio, nella misura in cui non si possano ragionevolmente pretendere dal datore di lavoro altri provvedimenti.
2 Il lavoro straordinario per singolo lavoratore non può superare due ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi o in caso di necessità, né per anno civile superare complessivamente:
a.
le 170 ore per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore;
b.
le 140 ore per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 50 ore.37