1 Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali che sostituiscono, totalmente o parzialmente, gli articoli 9–17a, 17b capoverso 1, 18–20, 21, 24, 25, 31 e 36, in quanto ciò sia necessario data la loro particolare situazione.61
1bis Le piccole aziende artigianali, in particolare, sono esonerate dall’obbligo d’autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale se necessari per la loro attività.62
1ter Nei punti di vendita e nelle aziende di prestazione di servizi situati nelle stazioni che, in ragione del grosso traffico viaggiatori, sono centri di trasporto pubblico, nonché negli aeroporti i lavoratori possono essere occupati la domenica.63
1quater Nei negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori e la cui offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori, i lavoratori possono essere occupati la domenica e durante la notte.64
2 Dette disposizioni speciali possono essere statuite in particolare per:
- a.
- gli istituti d’educazione e d’insegnamento, le opere sociali, gli ospedali, le cliniche, i gabinetti medici e le farmacie;
- b.
- gli alberghi, i ristoranti, i caffé e le aziende che li approvvigionano in occasione di manifestazioni speciali, come anche le aziende di spettacolo;
- c.
- le aziende che servono il turismo o la popolazione rurale;
- d.
- le aziende per l’approvvigionamento con merci facilmente deperibili;
- e.
- le aziende di trasformazione dei prodotti agricoli e le aziende orticole, non contemplate nell’articolo 2 capoverso 1 lettera e;
- f.
- le aziende forestali;
- g.
- le aziende per l’approvvigionamento con elettricità, gas o acqua;
- h.
- le aziende per l’approvvigionamento dei veicoli con carburante o la loro manutenzione e riparazione;
- i.
- le redazioni di quotidiani e periodici;
- k.
- il personale d’infrastruttura dei trasporti aerei;
- l.
- i lavoratori occupati in cantieri o cave che, per la posizione geografica o le condizioni climatiche o tecniche, richiedono un ordinamento particolare della durata del lavoro;
- m.
- le persone il cui lavoro consiste precipuamente in semplice presenza o in viaggi o spostamenti.
61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998978).
62 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998978).
63 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 961; FF 2004 14031411).
64 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 20134081; FF 20117991, 2012 287).