Legge federale
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Art. 29
1. Giovani In generale 1 Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.66 2 Il datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la salute dei giovani e vigilare alla salvaguardia della loro moralità. Egli deve segnatamente provvedere affinché essi non siano eccessivamente affaticati né esposti a influenze nocive nell’azienda. 3 Al fine di proteggere la vita e la salute dei giovani o di salvaguardarne la moralità, la loro occupazione in determinati lavori può essere, per ordinanza, vietata o subordinata a condizioni speciali. 4 Il datore di lavoro, assumendo giovani, deve esigere la presentazione di un attestato d’età. Per ordinanza, può essere prescritto anche la presentazione di un certificato medico. 66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4957; FF 20046013). |