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Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL1)
del 13 marzo 1964 (Stato 1° settembre 2023)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2903; FF 200739053913).
Art. 35a
Occupazione durante la maternità
1 Le donne incinte e la madri allattanti possono essere occupate solo con il loro consenso.
2 Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all’allattamento.
3 Le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto; in seguito, e fino alla sedicesima settimana, possono esserlo solo con il loro consenso.
4 Le donne incinte non possono essere occupate tra le 20 e le 6 nelle otto settimane precedenti il parto.