1 Il regolamento aziendale deve stabilire disposizioni su la protezione della salute nel lavoro e la prevenzione degli infortuni, nonché, in quanto necessario, su l’ordine e il comportamento dei lavoratori nell’azienda; sono ammesse pene disciplinari solamente se sono adeguatamente disciplinate nel regolamento aziendale.
2 Il regolamento aziendale stabilito per convenzione può contenere anche altre disposizioni concernenti i rapporti fra datore di lavoro ed i lavoratori, tuttavia nella misura soltanto in cui la loro materia non sia disciplinata usualmente, nel rispettivo ramo professionale, per contratto collettivo o per altra convenzione collettiva.
3 Il contenuto del regolamento aziendale non può contraddire il diritto imperativo né i contratti collettivi vincolanti il datore di lavoro.82
81Nuovo testo giusta il n. II art. 5 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e Xbis CO (Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 19711461; FF 1968II 177).
82Nuovo testo giusta il n. II art. 5 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e Xbis CO (Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 19711461; FF 1968II 177).