Legge federale
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Art. 43
Commissione del lavoro 1 Il Consiglio federale nomina una Commissione federale del lavoro composta di rappresentanti dei Cantoni, di uomini di scienza, di rappresentanti, in numero uguale, delle associazioni dei datori di lavoro e di quelle dei lavoratori, come anche di rappresentanti di altre organizzazioni. 2 La Commissione federale del lavoro esprime, a destinazione delle autorità federali, il suo parere su questioni legislative ed esecutive. Essa può fare proposte di propria iniziativa. |