Legge federale
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Art. 44b88
Sistemi d’informazione e di documentazione 1 I Cantoni e la SECO gestiscono sistemi d’informazione e di documentazione per l’adempimento dei compiti, conformemente alla presente legge. 2 I sistemi d’informazione e di documentazione possono contenere dati degni di particolare protezione concernenti:
3 Il Consiglio federale determina le categorie dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione, il diritto di accesso e di trattamento. Disciplina la collaborazione con gli organi interessati, lo scambio di dati e la sicurezza dei dati. 88 Introdotto dal n. VII 3 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979). |