Legge federale
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Art. 52
Provvedimenti di coercizione amministrativa 1 Se una decisione conforme all’articolo 51 capoverso 2 non é osservata, l’autorità cantonale prende i provvedimenti necessari per ristabilire l’ordine legale. 2 Se l’inosservanza di una decisione conforme all’articolo 51 capoverso 2 mette gravemente in pericolo la vita o la salute dei lavoratori o il vicinato dell’azienda, l’autorità cantonale può, dopo intimazione scritta, vietare l’uso di locali o d’impianti e, nei casi particolarmente gravi, chiudere l’azienda per un tempo determinato. |