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Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL1)
del 13 marzo 1964 (Stato 1° settembre 2023)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2903; FF 200739053913).
Art. 52
Provvedimenti di coercizione amministrativa
1 Se una decisione conforme all’articolo 51 capoverso 2 non é osservata, l’autorità cantonale prende i provvedimenti necessari per ristabilire l’ordine legale.
2 Se l’inosservanza di una decisione conforme all’articolo 51 capoverso 2 mette gravemente in pericolo la vita o la salute dei lavoratori o il vicinato dell’azienda, l’autorità cantonale può, dopo intimazione scritta, vietare l’uso di locali o d’impianti e, nei casi particolarmente gravi, chiudere l’azienda per un tempo determinato.