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Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL1)
del 13 marzo 1964 (Stato 1° settembre 2023)
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2903; FF 200739053913).
Art. 53
Revoca e rifiuto di permessi concernenti la durata del lavoro
1 Se il datore di lavoro non si conforma a un permesso concernente la durata del lavoro, l’autorità di rilascio può, dopo intimazione scritta e indipendentemente dalla procedura prevista negli articoli 51 e 52, revocargli il permesso e, per quanto é giustificato dalle circostanze, rifiutargli, per un tempo determinato, il rilascio di nuovi permessi.
2 Se il datore di lavoro abusa della facoltà di ordinare, senza permesso dell’autorità, lavoro straordinario, l’autorità cantonale può togliergli tale facoltà per un tempo determinato.