Legge federale
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Art. 60102
Responsabilità penale del lavoratore 1 Il lavoratore é punibile se viola intenzionalmente le prescrizioni sulla protezione della salute nel lavoro. 2 Se mette seriamente in pericolo altre persone, é punibile anche la violazione per negligenza. 102Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 16761724art. 1 cpv. 1; FF 1976 III 155). |