Legge federale
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Art. 61
Pene 1 Il datore di lavoro è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.103 2 Il lavoratore è punito con la multa.104 103Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). 104Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). |