1 Chiunque intende costruire o trasformare un’azienda industriale deve proporne i piani all’approvazione dell’autorità cantonale. Questa assume il rapporto dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Le proposte espressamente designate come istruzioni nel rapporto sono assunte dalle autorità cantonali quali condizioni per l’approvazione dei piani.28
2 L’autorità cantonale approva i piani conformi alle prescrizioni; ove occorra, essa può subordinare l’approvazione a speciali misure protettive.
3 Prima d’iniziare l’attività aziendale, il datore di lavoro deve chiedere il permesso d’esercizio all’autorità cantonale. L’autorità cantonale dà il permesso d’esercizio se la costruzione e gli impianti dell’azienda risultano conformi ai piani approvati.29
4 Se la costruzione o la trasformazione di un’impresa richiede una decisione d’approvazione dei piani di un’autorità federale, quest’ultima approva i piani secondo la procedura di cui al capoverso 1. La procedura d’eliminazione delle divergenze in seno all’Amministrazione federale di cui agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199730 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione si applica ai rapporti e ai corapporti.31
27Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 20 mar. 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 16761724art. 1 cpv. 1; FF 1976 III 155).
28 Nuovo testo del secondo e terzo per. giusta il n. I 4 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).
29 Nuovo testo del per. giusta il n. I 4 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265; FF 2007 309).
30 RS 172.010
31 Introdotto dal n. 16 I della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).