Legge federale
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Art. 72
Abrogazione di leggi federali 1 Con l’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi federali:
2 Le seguenti disposizioni della legge federale del 18 giugno 1914118 sul lavoro nelle fabbriche rimangono applicabili alle aziende industriali:
113[CS 8 113] 115[CS 8 200] 116[CS 8 121] 117[CS 8 211, 215] 119Abrogata dal n. II art. 6 n. 12 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e Xbis CO (Contratto di lavoro), con effetto dal 1° gen. 1972 (RU 19711461; FF 1968II 177). |