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Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA)
del 23 giugno 2000 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 13Segreto professionale
1 L’avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione. Il fatto di essere dispensato dal segreto professionale non obbliga l’avvocato a divulgare quanto gli è stato confidato.
2 Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.