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Legge federale
sulla libera circolazione degli avvocati
(Legge sugli avvocati, LLCA)

del 23 giugno 2000 (Stato 23 gennaio 2023)

Art. 13 Segreto professionale

1 L’av­vo­ca­to è te­nu­to, sen­za li­mi­ti di tem­po e nei con­fron­ti di tut­ti, al se­gre­to pro­fes­sio­na­le su quan­to gli è sta­to con­fi­da­to dai clien­ti a cau­sa del­la sua pro­fes­sio­ne. Il fat­to di es­se­re di­spen­sa­to dal se­gre­to pro­fes­sio­na­le non ob­bli­ga l’av­vo­ca­to a di­vul­ga­re quan­to gli è sta­to con­fi­da­to.

2 Vi­gi­la af­fin­ché i suoi au­si­lia­ri ri­spet­ti­no il se­gre­to pro­fes­sio­na­le.