Legge federale
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Art. 15 Obbligo di comunicazione 14
1 Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio all’autorità di sorveglianza del loro Cantone l’inadempimento delle condizioni personali di cui all’articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali. 2 Le autorità giudiziarie e amministrative federali comunicano senza indugio all’autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l’avvocato l’inadempimento delle condizioni personali di cui all’articolo 8, nonché i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali. 14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4399; FF 2005 5907). |