Legge federale
|
Art. 19 Prescrizione
1 L’azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui l’autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati. 2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell’autorità di sorveglianza. 3 L’azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati. 4 Se la violazione delle regole professionali costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all’azione disciplinare. |