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Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA)
del 23 giugno 2000 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 2Campo di applicazione personale
1 La presente legge si applica ai titolari di una patente di avvocato che esercitano la rappresentanza in giudizio in Svizzera nell’ambito di un monopolio.
2 Determina le modalità secondo cui possono esercitare la rappresentanza in giudizio:
a.
gli avvocati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS);
b.
gli avvocati cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai quali si applica la parte quarta dell’Accordo del 25 febbraio 20194 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone.5
3 Tali modalità si applicano anche ai cittadini svizzeri abilitati a esercitare l’avvocatura in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS6 con uno dei titoli professionali elencati nell’allegato.
4 Le disposizioni concernenti gli avvocati cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS sono applicabili per analogia agli avvocati cittadini del Regno Unito di cui al capoverso 2 lettera b.7
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 85; FF 2020 915).
6 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 2134; FF 2002 2381). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
7 Introdotto dall’all. n. 2 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 85; FF 2020 915).