Legge federale
sulla libera circolazione degli avvocati
(Legge sugli avvocati, LLCA)

del 23 giugno 2000 (Stato 23 gennaio 2023)


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Art. 23 Obbligo di agire di concerto con un avvocato iscritto nel registro

Nell’eser­ci­zio del­le at­ti­vi­tà per le qua­li è ob­bli­ga­to­rio il mi­ni­ste­ro di un av­vo­ca­to, l’av­vo­ca­to pre­sta­to­re di ser­vi­zi agi­sce di con­cer­to con un av­vo­ca­to iscrit­to nel re­gi­stro can­to­na­le de­gli av­vo­ca­ti.

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