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Legge federale
sulla libera circolazione degli avvocati
(Legge sugli avvocati, LLCA)

del 23 giugno 2000 (Stato 23 gennaio 2023)

Art. 23 Obbligo di agire di concerto con un avvocato iscritto nel registro

Nell’eser­ci­zio del­le at­ti­vi­tà per le qua­li è ob­bli­ga­to­rio il mi­ni­ste­ro di un av­vo­ca­to, l’av­vo­ca­to pre­sta­to­re di ser­vi­zi agi­sce di con­cer­to con un av­vo­ca­to iscrit­to nel re­gi­stro can­to­na­le de­gli av­vo­ca­ti.