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Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA)
del 23 giugno 2000 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 23Obbligo di agire di concerto con un avvocato iscritto nel registro
Nell’esercizio delle attività per le quali è obbligatorio il ministero di un avvocato, l’avvocato prestatore di servizi agisce di concerto con un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati.