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Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA)
del 23 giugno 2000 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 24Denominazione professionale
L’avvocato prestatore di servizi fa uso del suo titolo professionale di origine espresso nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato di provenienza, con indicazione dell’organizzazione professionale cui appartiene o della giurisdizione presso la quale è abilitato a esercitare in applicazione della legislazione di tale Stato.