Legge federale
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Art. 29 Cooperazione con l’autorità competente dello Stato di provenienza
1 Prima di aprire un procedimento disciplinare contro un avvocato cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che esercita permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il proprio titolo professionale di origine, l’autorità di sorveglianza informa l’autorità competente dello Stato di provenienza. 2 Durante il procedimento disciplinare, l’autorità di sorveglianza coopera con l’autorità competente dello Stato di provenienza, offrendole segnatamente la possibilità di presentare osservazioni. |