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Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA)
del 23 giugno 2000 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 29Cooperazione con l’autorità competente dello Stato di provenienza
1 Prima di aprire un procedimento disciplinare contro un avvocato cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che esercita permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il proprio titolo professionale di origine, l’autorità di sorveglianza informa l’autorità competente dello Stato di provenienza.
2 Durante il procedimento disciplinare, l’autorità di sorveglianza coopera con l’autorità competente dello Stato di provenienza, offrendole segnatamente la possibilità di presentare osservazioni.