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Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA)
del 23 giugno 2000 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 31Prova attitudinale
1 Alla prova attitudinale sono ammessi gli avvocati cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS che:
a.
hanno seguito con successo un ciclo di studi di una durata minima di tre anni in un’università e, se del caso, la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi universitari, e
b.
sono in possesso di un diploma che consente loro l’esercizio dell’avvocatura in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS.
2 Gli avvocati di cui al capoverso 1 devono sostenere la prova attitudinale dinanzi alla commissione degli esami d’avvocatura del Cantone nel cui registro intendono essere iscritti.
3 La prova attitudinale verte su materie previste nel programma dell’esame cantonale di avvocatura che sono sostanzialmente diverse da quelle comprese nella formazione ricevuta dal candidato. Il contenuto della prova è stabilito tenendo conto anche dell’esperienza professionale del candidato.
4 La prova attitudinale può essere ripetuta due volte.