Legge federale
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Art. 32 Colloquio di verifica delle competenze professionali
1 Il colloquio di verifica delle competenze professionali è condotto dalla commissione degli esami d’avvocatura del Cantone nel cui registro l’avvocato intende essere iscritto. 2 La commissione si fonda segnatamente sulle informazioni e sui documenti forniti dall’avvocato in merito alla sua attività in Svizzera. 3 Prende in considerazione le conoscenze e l’esperienza professionale dell’avvocato in materia di diritto svizzero nonché la sua partecipazione a corsi o seminari che vertono su tale diritto. |