Legge federale
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Art. 37 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Gli articoli 2 capoversi 2 e 3 e 10 capoverso 1 lettera b e le sezioni 4, 5 e 6 entrano in vigore soltanto in caso di entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 199916 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone. 3 Per i cittadini di Stati membri dell’AELS, l’articolo 2 capoversi 2 e 3 e l’articolo 10 capoverso 1 lettera b cosí come le sezioni 4, 5 e 6 entrano in vigore unicamente in caso di entrata in vigore della legge federale del 14 dicembre 200117 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).18 Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 200219 17 RU 2002685. Questa L è entrata in vigore il 1° giu. 2002. 18 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 2134; FF 2002 2381). 19 DCF del 24 apr. 2002. |