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Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA)
del 23 giugno 2000 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 5Registro cantonale degli avvocati
1 Ogni Cantone istituisce un registro degli avvocati che dispongono di un indirizzo professionale nel territorio cantonale e adempiono le condizioni di cui agli articoli 7 e 8.
2 Il registro contiene i dati personali seguenti:
a.
il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo di origine o la cittadinanza;
b.
una copia della patente di avvocato;
c.
i documenti attestanti l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 8;
d.
il o gli indirizzi professionali e, se del caso, il nome dello studio legale;
e.
le misure disciplinari non cancellate.
3 È tenuto dall’autorità cantonale incaricata della sorveglianza degli avvocati.