Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA)
del 23 giugno 2000 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 6Iscrizione nel registro
1 Il titolare di una patente cantonale di avvocato che intende esercitare la rappresentanza in giudizio deve chiedere di essere iscritto nel registro del Cantone in cui ha l’indirizzo professionale.
2 L’autorità di sorveglianza lo iscrive se constata che sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 7 e 8.
3 Pubblica l’iscrizione in un organo ufficiale cantonale.
4 Le iscrizioni nel registro cantonale possono essere impugnate mediante ricorso anche dall’associazione degli avvocati del Cantone interessato.