Legge federale
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Art. 15 Esecuzione
1 L’esecuzione della legge spetta ai Cantoni. Essi designano le autorità d’esecuzione. 2 Le aziende della Confederazione eseguono la legge sotto la vigilanza degli ispettorati federali del lavoro. 3 Le autorità d’esecuzione tengono il registro dei datori di lavoro e lo verificano almeno una volta all’anno. 4 Esse presentano annualmente all’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro7 (detto qui di seguito: «Ufficio federale») un rapporto sull’esecuzione della legge. 7 Oggi: «Segreteria di Stato dell’economia (SECO)» (art. 5 dell’O del 14 giu. 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, RS 172.216.1, RU 2000 187art. 3). |