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Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 10Pubblicazioni in tedesco, francese e italiano
1 I testi normativi della Confederazione e gli altri testi che devono essere pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale o nel Foglio federale a tenore della legge del 18 giugno 20046 sulle pubblicazioni ufficiali o in virtù di altre disposizioni del diritto federale sono pubblicati in tedesco, francese e italiano, sempre che la legge non preveda altrimenti.7
2 La pubblicazione avviene simultaneamente in tedesco, francese e italiano.