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Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 12Avvisi, insegne e documenti
1 Le autorità federali redigono gli avvisi pubblici nelle lingue ufficiali del luogo.
2 Le autorità federali si presentano nelle quattro lingue ufficiali, in particolare:
a.
nei loro stampati;
b.
nelle pagine iniziali dei loro siti Internet;
c.
nelle insegne dei loro edifici.
3 I documenti personali sono realizzati nelle quattro lingue ufficiali.
4 I moduli della Confederazione destinati al pubblico devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali. Le autorità federali possono prevedere deroghe per i moduli destinati a una cerchia ristretta di persone.