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Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 18Sostegno a organizzazioni
La Confederazione può concedere aiuti finanziari a:
a.
agenzie di stampa d’importanza nazionale che diffondono informazioni sulle quattro regioni linguistiche della Svizzera;
b.
organizzazioni e istituzioni a scopo non lucrativo e d’importanza nazionale che operano in almeno una regione linguistica a favore della comprensione tra le comunità linguistiche o che svolgono un’attività fondamentale per la promozione del plurilinguismo e ne diffondono i risultati;
c.
enti pubblici che sostengono progetti a favore della comprensione tra le comunità linguistiche.