del 5 ottobre 2007 (Stato 1° febbraio 2021)
1 La Confederazione promuove la conoscenza delle lingue nazionali da parte del suo personale.
2 La Confederazione provvede a un’equa rappresentanza delle comunità linguistiche nelle autorità federali come pure nelle commissioni extraparlamentari e promuove il plurilinguismo nell’esercito.
3 La Confederazione e i Cantoni si mettono gratuitamente a disposizione le rispettive banche dati terminologiche.