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Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 21
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l’adempimento dei loro compiti speciali.
2 Sono Cantoni plurilingui quelli di Berna, Friburgo, Grigioni e Vallese.
3 Sono compiti speciali segnatamente:
a.
la creazione delle condizioni adeguate e dei mezzi ausiliari per consentire il lavoro plurilingue in seno alle autorità politiche, negli organi giudiziari e nell’amministrazione;
b.
la promozione, a tutti i livelli dell’insegnamento, del plurilinguismo degli allievi e dei docenti nelle lingue ufficiali del Cantone.