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Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 22
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni dei Grigioni e Ticino aiuti finanziari per il sostegno di:
a.
misure destinate a salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana;
b.
organizzazioni e istituzioni che si impegnano a livello sovraregionale per la salvaguardia e la promozione delle lingue e culture romancia e italiana;
c.
attività editoriali nella Svizzera romancia e italiana.
2 Nell’intento di salvaguardare e promuovere la lingua romancia, la Confederazione può sostenere misure destinate a promuovere la stampa romancia.
3 L’aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi.