Legge federale
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Art. 23 Concessione di aiuti finanziari
1 La Confederazione concede gli aiuti finanziari dietro domanda. Le domande descrivono le misure previste e contengono un piano di finanziamento. 2 La Confederazione assegna gli aiuti finanziari mediante decisione formale o accordi di prestazioni. Nella misura del possibile, gli accordi di prestazioni sono stipulati per più anni. |