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Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 23Concessione di aiuti finanziari
1 La Confederazione concede gli aiuti finanziari dietro domanda. Le domande descrivono le misure previste e contengono un piano di finanziamento.
2 La Confederazione assegna gli aiuti finanziari mediante decisione formale o accordi di prestazioni. Nella misura del possibile, gli accordi di prestazioni sono stipulati per più anni.