Legge federale
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Art. 25 Rapporto, valutazione e statistica 9
1 I Cantoni, le organizzazioni e le istituzioni riferiscono periodicamente alla Confederazione sull’impiego degli aiuti finanziari. 2 La Confederazione verifica regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure. 3 Con la collaborazione dei Cantoni, allestisce una statistica sugli scambi in ambito scolastico di cui all’articolo 14. I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati necessari in forma standardizzata.10 9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020 in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 48; FF 2020 2813). 10 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 48; FF 2020 2813). |